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DECRETO 26 giugno 1997, n. 219 - Normattiva

DECRETO 26 giugno 1997, n. 219 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 26 giugno 1997, n. 219 Regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume. note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-1997 (GU n.165 del 17-07-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 2-8-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, che prevede l'obbligo del contrassegno di Stato per alcune bevande alcoliche; Visto l'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede la possibilità di stabilire i prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni; Visto l'articolo 29, comma 4, del predetto testo unico che prevede la possibilità di modificare i casi di esclusione dall'obbligo della denuncia di deposito dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa; Visto l'articolo 30, comma 3, del medesimo testo unico che prevede la possibilità di modificare i casi di esclusione dall'obbligo del documento di accompagnamento per la circolazione di tali prodotti; Attesa la necessità per alcune bevande di prevedere l'esclusione dall'obbligo del contrassegno e dai vincoli di deposito e circolazione sopraindicati; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3 - 4639 / U.C.L. del 17 giugno 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1

  1. Sono escluse dall'obbligo dell'applicazione del contrassegno di Stato di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, dall'obbligo della denuncia di deposito di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'obbligo del documento di accompagnamento di cui all'articolo 30, comma 1, del predetto testo unico, le bevande alcoliche costituite da vini aromatizzati, liquori, acquaviti e alcole etilico, addizionati con acqua gassata semplice o di soda oppure con succhi di frutta, sciroppi, bevande analcoliche o altri prodotti alimentari, condizionate in recipienti contenenti quantità non superiori a 35 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 giugno 1997 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1997 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 177 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, è il seguente: "Salvo quanto dispone il comma successivo, i recipienti contenenti vermut ed altri vini aromatizzati, liquori o acquaviti, addizionali con acqua gassata (semplice o di soda) sono soggetti all'applicazione del rispettivo contrassegno di Stato in relazione al volume del liquido contenuto nei recipienti stessi". - Il testo dell'art. 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, d'ora in avanti denominato "testo unico", è il seguente: "
  2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
  3. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito". - Il testo dell'art. 29, comma 4, del testo unico è il seguente: "
  4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche". - Il testo dell'art. 30, comma 3, del testo unico è il seguente: "
  5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, è il seguente: "
  6. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, è già riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 29, comma 1, del testo unico è il seguente: "
  7. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alesele e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio". - Il testo dell'art. 30, comma 1, del testo unico è il seguente: "
  8. L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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