← Italia

LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219 - Normattiva

LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219 ultimo aggiornamento all'atto: 17/12/2024 --> Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. note: Entrata in vigore della legge: 11-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2024) (GU n.251 del 27-10-2005) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1 2 3 4 Capo II. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE 5 6 Capo III. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSOCIAZIONIE FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE 7 8 9 Capo IV. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI 10agg.2 agg.1 orig. 11 Capo V. MISURE PER IL COORDINAMENTO 12orig. 13orig. Capo VI. MISURE PER L'AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE 14 15agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 16agg.1 orig. 17 18 Capo VII. AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE TRASFUSIONALI 19 20 Capo VIII. NORME PER LA QUALITÀ E SICUREZZA DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI 21 Capo IX. SANZIONI 22orig. Capo X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 23 24orig. 25 26 27 28 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-11-2005 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione della legge) 1. Con la presente legge lo Stato detta principi fondamentali in materia di attività trasfusionali allo scopo di conseguire le seguenti finalità:

  1. a)il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
  2. b)una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue;
  3. c)condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;
  4. d)lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti. 2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti:
  5. a)i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale;
  6. b)i principi generali per l'organizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali;
  7. c)le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;
  8. d)le misure per la programmazione e il coordinamento del settore;
  9. e)le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza;
  10. f)le norme per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti. 3. Ai fini della presente legge si osservano le definizioni contenute nell'allegato 1. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (3)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.