a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 22 ultimo aggiornamento all'atto: 31/03/1979 --> Modificazioni di aliquote in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 marzo 1979, n. 89 (in G.U. 31/03/1979, n.90). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1979) (GU n.30 del 31-01-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-4-1979 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Considerato che, al fine di evitare squilibri nel commercio delle carni in genere, occorre modificare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di suini vivi, nonché delle carni e delle parti commestibili dei suini; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare il provvedimento nelle forme del decreto-legge, allo scopo di evitare che si verifichino speculazioni e distorsioni nel mercato delle carni suine; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro; Decreta: Art. 1 (( Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina indicati nella tabella A, parte prima, n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 6 per cento dall'articolo 16 del decreto medesimo è elevata al 9 per cento. L'aumento di aliquota si applica anche per le cessioni e per le importazioni di carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate, indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al citato decreto, nonché per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella A, parte seconda. )) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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