cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 gennaio 1986, n. 22 Modifiche all'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, relativa al bacino di carenaggio di Livorno. (GU n.34 del 11-02-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 26-2-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Le somme stanziate con l'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, sono destinate anche al pagamento della revisione prezzi dei lavori già eseguiti e delle altre somme dovute in applicazione del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 gennaio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Note all'articolo unico: - L'art. 1 della legge n. 326/1980 (Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del porto di Livorno) autorizza il Ministero dei lavori pubblici a concedere al consorzio livornese per il bacino di carenaggio il contributo di lire quattordici miliardi per il completamento delle opere per il potenziamento del bacino di carenaggio e per opere essenziali per la funzionalità e competitività del bacino stesso. - Il primo comma dell'art. 4 della legge n. 741/1981 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche) prevede che l'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, venga computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.