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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 22 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 22 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’att

o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 22 ultimo aggiornamento all'atto: 15/11/2010 --> Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE. note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/4/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2010) (GU n.66 del 20-03-2009 - Suppl. Ordinario n. 34) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Allegati Elenco Elenco Allegato I Allegato I Allegato II Allegato IIorig. Allegato III Allegato III Allegato IV Allegato IV Allegato V Allegato Vorig. Allegato VI Allegato VI Allegato VII Allegato VII Allegato VIII art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 Allegato IX Allegato IX Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-4-2009 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34; Vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; Vista la direttiva 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania; Visto l'articolo 11 della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; Vista la direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il presente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unità navali che effettuano navigazione nelle vie navigabili interne situate nel territorio nazionale e indicate nell'Allegato I:

  1. a)alle navi nuove di lunghezza pari o superiore a 20 metri; ovvero
  2. b)alle navi nuove per le quali il prodotto tra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m³, indipendentemente dalla lunghezza. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle seguenti unità navali nuove:
  3. a)ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali;
  4. b)alle navi da passeggeri;
  5. c)ai galleggianti. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali:
  6. a)alle navi esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;
  7. b)alle navi traghetto che hanno funzione di mero collegamento tra due sponde opposte di un fiume o canale;
  8. c)alle navi militari e da guerra, nonché alle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale;
  9. d)alle navi della navigazione marittima, che 1) navigano o si trovano in acque soggette a formazione di marea; 2) navigano temporaneamente nelle acque interne, purché provviste: 2.1) di un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o 2.2) di un certificato rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, ovvero ad altra disposizione dello Stato di bandiera attuativa della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui all'alinea precedente; o 2.3) di un certificato di sicurezza rilasciato dallo Stato di bandiera per le unità da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui al numero 2.1). Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 25 febbraio 2008, n. 34, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O.». - La direttiva 2006/87/CE e la direttiva 2006/137 sono pubblicate nella G.U.C.E. n. L 389 del 30 dicembre 2006. - La direttiva 82/714/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 ottobre 1982 n. L 301. - La direttiva 2008/59/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2008 n. L 166. - La direttiva 2008/68/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 260 del 30 settembre 2008. - La direttiva 2008/87/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 255 del 23 settembre 2008. Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca: «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, S.O.». - La direttiva 98/18/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 144 del 15/5/98. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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