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LEGGE 29 marzo 1965, n. 220 - Normattiva

LEGGE 29 marzo 1965, n. 220 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 marzo 1965, n. 220 ultimo aggiornamento all'atto: 20/12/1971 --> Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1 luglio 1955, n.

  1. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1971) (GU n.88 del 07-04-1965) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3orig. 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-4-1965 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A partire dal 1 gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1 luglio 1955, n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla predetta data del 1 gennaio 1963, sono maggiorate delle seguenti misure percentuali: 40 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1 gennaio 1948; 20 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949; 17 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1950; 13 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1952; 9 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954; 7 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1955; 3 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1958; 2 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1959 ed il 31 dicembre
  2. Le percentuali di aumento di cui al precedente comma sono calcolate sull'importo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza, di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, in atto alla data del 1 gennaio
  3. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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