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LEGGE 27 giugno 1991, n. 220 - Normattiva

LEGGE 27 giugno 1991, n. 220 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 giugno 1991, n. 220 ultimo aggiornamento all'atto: 18/05/2006 --> Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato. note: Entrata in vigore della legge: 08/08/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2006) (GU n.172 del 24-07-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20orig. 21 22 23 24 25 26 Allegati Tabella A Tabella A Tabella B Tabella B Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-8-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto- legge 9 novembre 1919, n. 2239, e compresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, esplica, nell'ambito della categoria dei notai, attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà fra gli iscritti. 2. La Cassa nazionale del notariato, con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai, provvede:

  1. a)alla corresponsione, a favore del notaio che cessa dall'esercizio, del trattamento di quiescenza: 1) ordinario: per raggiungimento del limite di età; per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di età; 2) speciale: per inabilità permanente ed assoluta per lesioni o infermità causate dalla guerra; per infermità o lesioni dipendenti da fatti inerenti all'esercizio della funzione;
  2. b)alla corresponsione del trattamento di quiescenza reversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonché degli altri soggetti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  3. c)alla liquidazione dell'indennità di cessazione a favore del notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  4. d)alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato;
  5. e)al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". La tabella allegata alla legge contiene l'elenco degli enti esclusi dalla soppressione prevista dalla legge anzidetta. - Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 89: "Art. 89 (Misura dell'indennità per una volta tanto). - L'indennità per una volta tanto è pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare. Detta indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei. Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l'indennità è attribuita per metà alla vedova, mentre l'altra metà è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; però le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima. Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennità, questa è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni. Ciascuna quota separata spettante agli orfani non può superare un quarto dell'indennità intera. Se vi è la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennità". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.