ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 221 Istituzione nel comune di San Nazzaro Calvi di un ufficio distinto di giudice conciliatore con sede nella frazione di San Nazzaro. (GU n.91 del 17-04-1952) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 17-5-1952 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 30 novembre 1922, n. 1762, col quale venne istituito in Calvi, frazione del comune di San Nazzaro Calvi, un distinto ufficio di conciliazioni con giurisdizione sul territorio della frazione stessa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 1949, n. 424, con il quale la sede comunale di San Nazzaro Calvi venne trasferita nella frazione Cavi; Vista la deliberazione in data 16 dicembre 1949 del Consiglio comunale di San Nazzaro Calvi, con la quale si chiede che sia istituito un ufficio distinto di giudice conciliatore con sede nella frazione San Nazzaro e con giurisdizione sul territorio della frazione stessa e su quello delle frazioni Montefalcone, Casalfesto, Audisola e case sparse intorno a San Nazzaro fino al torrente Gianguarriello Mele e al confine con Montefusco e Sant'Angelo a Cancelli; Visti i pareri favorevoli del presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli; Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 1 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728; Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: È istituito nel comune di San Nazzaro Calvi un ufficio distinto di giudice conciliatore con sede nella frazione San Nazzaro e con giurisdizione sul territori della frazione stessa e su quello delle frazioni Montefalcone, Casalfesto, Andisola e case sparse intorno a San Nazzaro fino al torrente Giangnarriello Mele e al confine con Montefusco e Sant'Angelo a Cancelli. Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 febbraio 1952 EINAUDI ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 49. - FRASCA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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