di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1999, n. 221 ultimo aggiornamento all'atto: 24/01/2014 --> Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate. note: Entrata in vigore del decreto: 27-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2014) (GU n.161 del 12-07-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 1 bisagg.1 orig. 2agg.2 agg.1 orig. 3agg.2 agg.1 orig. 4agg.2 agg.1 orig. 5agg.2 agg.1 orig. 6agg.2 agg.1 orig. 7agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-2-2014 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 5, 117, 118 e 128 della Costituzione; Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo, che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, l'individuazione delle modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione; Considerato che le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo hanno natura regolamentare; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999; Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica 1. Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori. 2. Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.