ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2011, n. 221 Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, concernente l'Ordine della «Stella d'Italia». (12G0003) note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/2012 (GU n.10 del 13-01-2012) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-1-2012 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifica al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'istituzione dell'Ordine della «Stella d'Italia»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011; Udito il parere n. 3854/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2011; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Classi dell'Ordine della Stella d'Italia 1. L'Ordine della «Stella d'Italia» si compone di cinque classi che conferiscono i titoli di Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale e Cavaliere. 2. È inoltre prevista la classe speciale di Gran Croce d'Onore. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.