emi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 aprile 1947, n. 222 ultimo aggiornamento all'atto: 20/09/1976 --> Aumento della indennità di alloggio, di vestiario e di pubblica sicurezza ai personali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/09/1976) (GU n.92 del 21-04-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 4 5agg.1 orig. 6 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-4-1947 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629; Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che stabilisce il ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, concernente l'organico ed il trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e per le finanze ed il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non fruiscono di alloggio a titolo gratuito, la indennità mensile di alloggio è stabilita nelle seguenti misure: Grado III Generale di Corpo d'armata comandante dell'Arma dei carabinieri...................L. 4.500 Grado IV Generale di Divisione............................L.4.200 Grado V Generale di brigata, Maggiore generale ispettore..L.3.850 Grado VI Colonnello.......................................L.3.400 Grado VII e VIII Tenente colonnello e Maggiore............L.2.700 Grado IX Capitano.........................................L.2.500 Grado X e XI Ufficiale subalterno.........................L.2.000 Per gli ufficiali, che risiedono in sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti, l'indennità predetta è ridotta di un quinto. Per gli ufficiali celibi l'indennità stessa è ragguagliata alla metà di quella che, a seconda della residenza, spetta ai coniugati dello stesso grado. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.