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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1974, n. 222 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1974, n. 222 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1974, n. 222 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia. (GU n.152 del 12-06-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 27-6-1974 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 101 - il settimo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in neurologia è stabilito in diciannove per ogni anno di corso (totale settantasei iscritti). Art. 102 - il settimo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in psichiatria è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale sessanta iscritti). L'art. 130 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è stabilito in trentacinque per ogni anno di corso (totale centocinque iscritti). Art. 137 - il primo comma e modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti). Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti del 3° anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia è aggiunto quello di "Radiologia" (diagnostica e terapia dei tumori). L'art. 179 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina interna è stabilito in trenta per ogni anno di corso (totale centocinquanta iscritti). Art. 222 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in tossicologia medica è stabilito in dodici per ogni anno di corso (totale trentasei iscritti). Art. 224 - il primo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1974 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n.

  1. - SCIARRETTA Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 101 - il settimo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in neurologia è stabilito in diciannove per ogni anno di corso (totale settantasei iscritti). Art. 102 - il settimo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in psichiatria è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale sessanta iscritti). L'art. 130 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è stabilito in trentacinque per ogni anno di corso (totale centocinque iscritti). Art. 137 - il primo comma e modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti). Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti del 3° anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia è aggiunto quello di "Radiologia" (diagnostica e terapia dei tumori). L'art. 179 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina interna è stabilito in trenta per ogni anno di corso (totale centocinquanta iscritti). Art. 222 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in tossicologia medica è stabilito in dodici per ogni anno di corso (totale trentasei iscritti). Art. 224 - il primo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1974 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n.
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