i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO 18 febbraio 1992, n. 223 ultimo aggiornamento all'atto: 03/12/1996 --> Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza. note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1996) (GU n.63 del 16-03-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Allegati Allegato 1 Istruzioni Tecniche delle barriere di sicurezza stradale art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 Prescrizioni tecniche prove barriere di sicurezza stradale Allegato 1A Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-3-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 21 aprile 1962, n. 181, art. 1, lettera f); Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto di dover provvedere all'emanazione di istruzioni e prescrizioni per la progettazione, omologazione ed impiego delle barriere stradali di sicurezza; Sentiti i pareri emessi sull'argomento dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle sedute del 21 novembre 1990 con voto n. 407 e del 12 dicembre 1990 con voto n. 589; Sentito il parere del Ministero dei trasporti espresso con la nota n. 5/42-146 del 9 aprile 1991; Espletata la procedura di informazione di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, ed in armonia con la direttiva n. 83/189/CEE; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 279 del 12 febbraio 1992; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 181/1962 reca: "Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)". Si trascrive il testo del relativo art. 1, lettera f): "Art. 1. - Al Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della viabilità ordinaria, competono le seguenti attribuzioni: a)-
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.