cca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223 ultimo aggiornamento all'atto: 03/01/2013 --> Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. (12G0245) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2012.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2012, n. 232 (in G.U. 03/01/2013, n. 2). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2013) (GU n.294 del 18-12-2012) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5orig. 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-1-2013 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la normativa vigente in materia elettorale; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, nel caso di conclusione anticipata della legislatura in corso, alcune disposizioni relative al numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e all'applicazione di cause di ineleggibilità, nonché di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e cause di ineleggibilità alle elezioni politiche del 2013. 1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.