cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 31 maggio 1975, n. 224 Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926. (GU n.158 del 18-06-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-7-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA La seguente legge: Art. 1 Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura che, nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926, furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non risultarono eletti al parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1974, una pensione straordinaria di L. 780.000 annue. È altresì concesso, una tantum, un assegno straordinario pari all'importo di due annualità della pensione straordinaria. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.