erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 30 marzo 1965, n. 226 ultimo aggiornamento all'atto: 04/02/1977 --> Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1 maggio 1945. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/1977) (GU n.90 del 09-04-1965) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3orig. 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-4-1965 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I lavoratori italiani, già residenti nella zona B del territorio di Trieste e che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno trasferito definitivamente la loro residenza in altra parte del territorio italiano in qualità, di profughi, hanno facoltà di chiedere la regolarizzazione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro prestato nella suddetta zona tra il 1 maggio 1945 ed il 5 ottobre 1956. La regolarizzazione può essere chiesta anche dai superstiti dei lavoratori di cui al comma precedente ed è consentita a condizione che:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.