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LEGGE 30 marzo 1965, n. 226 - Normattiva

LEGGE 30 marzo 1965, n. 226 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 30 marzo 1965, n. 226 ultimo aggiornamento all'atto: 04/02/1977 --> Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1 maggio 1945. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/1977) (GU n.90 del 09-04-1965) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3orig. 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-4-1965 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I lavoratori italiani, già residenti nella zona B del territorio di Trieste e che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno trasferito definitivamente la loro residenza in altra parte del territorio italiano in qualità, di profughi, hanno facoltà di chiedere la regolarizzazione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro prestato nella suddetta zona tra il 1 maggio 1945 ed il 5 ottobre 1956. La regolarizzazione può essere chiesta anche dai superstiti dei lavoratori di cui al comma precedente ed è consentita a condizione che:

  1. a)si tratti di prestazione d'opera coperta da corrispondente assicurazione presso il competente Istituto assicuratore iugoslavo e per la quale sussista l'obbligo assicurativo secondo le norme del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni;
  2. b)i contributi versati nell'assicurazione jugoslava non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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