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Normattiva - Il portale della legge vigente

--> --> ORDINANZA 29 maggio 1987, n. 226 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 29 maggio 1987, n. 226 Misure dirette ad assicurare i servizi essenziali al nuovo insediamento di Monterusciello. (Ordinanza n. 992/FPC/ZA). (GU n.132 del 09-06-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-6-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il dipartimento della protezione civile; Vista la propria ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2 gennaio 1984, che dispone la realizzazione di circa 4000 alloggi nel comune di Pozzuoli, località Monterusciello; Considerato che sono in corso di completamento le operazioni di trasferimento della popolazione puteolana nel nuovo insediamento di Monterusciello; Considerato che occorre assicurare con la massima urgenza i servizi essenziali di detto insediamento tra cui ha preminenza la sollecita attivazione degli esercizi commerciali; Considerato che i predetti esercizi sono stati assegnati agli aventi diritto e si deve procedere alla loro materiale consegna tramite l'Istituto autonomo delle case popolari (I.A.C.P.) di Napoli cui è demandata la gestione di detto patrimonio e la regolarizzazione dei relativi contratti di fitto; Vista la propria ordinanza n. 906/FPC/ZA del 20 febbraio 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, riguardante l'indennità da corrispondere agli assegnatari per il completamento degli stessi locali; Ritenuta legittima la richiesta delle associazioni dei commercianti che auspicano agevolazioni transitorie per gli assegnatari dei detti locali al fine di favorire l'avviamento dei singoli esercizi commerciali nei primi dodici mesi di attività; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1 Il canone mensile per i locali commerciali predisposti a servizio del nuovo insediamento di Monterusciello, che devono essere dati in fitto dallo I.A.C.P. di Napoli agli aventi diritto, è fissato, provvisoriamente e per la durata del primo anno, al prezzo medio di L. 1.000 (mille) al metro quadrato di superficie utile comprese le pertinenze, da corrispondersi a decorrere dalla scadenza del primo mese dalla data di effettiva presa in possesso degli immobili da parte dei legittimi assegnatari. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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