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DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1998, n. 226 - Normattiva

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1998, n. 226 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’att

o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1998, n. 226 ultimo aggiornamento all'atto: 11/03/2004 --> Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti liberoprofessionali tra il Ministero della sanità ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medicolegale del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. note: Entrata in vigore del decreto: 29/07/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2004) (GU n.162 del 14-07-1998 - Suppl. Ordinario n. 121) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici generici art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5agg.1 orig. art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-7-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed in particolare gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attività tramite rapporti convenzionali; Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8; Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visti i propri decreti del 5 febbraio 1985, del 22 giugno 1987, n. 575 e del 31 dicembre 1992, n. 583, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1985, n. 42 del 20 febbraio 1988 e nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994, con i quali è stata emanata la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al predetto personale navigante, avente validità fino al 31 dicembre 1991; Atteso che la disciplina dei suindicati rapporti, in relazione anche ai compiti svolti dai predetti medici fiduciari, è necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 è stato emanato l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con le aziende unità sanitarie locali per il triennio 1 gennaio 1995-31 dicembre 1997; Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui ai sopracitati decreti ministeriali 5 febbraio 1985, 22 giugno 1987 n. 575 e 31 dicembre 1992, n. 583, applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996; Considerato che in data 8 ottobre 1997 è stata raggiunta, al riguardo, una intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità e i medici fiduciari per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile già disciplinati dai suindicati decreti ministeriali 5 febbraio 1985, 22 giugno 1987, n. 575 e 31 dicembre 1992, n. 583, per il periodo 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1997; Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1995-97 in conformità alla predetta intesa; Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 comporta un presumibile maggiore onere complessivo di L. 400.000.000, ivi compreso, limitatamente all'anno 1994, il pagamento dell'1% dell'ammontare dei compensi complessivamente corrisposti ai medici in servizio in tale anno; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL1/1.1.4/31890/4.18.157 del 7 aprile 1998); Adotta il seguente regolamento: 1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale, per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1995-1997, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente. Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 maggio 1998 p. Il Ministro: Bettoni Brandani Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998 Registro n. 2 Sanità, foglio n. 3 articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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