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DECRETO-LEGGE 13 giugno 1989, n. 228 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 13 giugno 1989, n. 228 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 13 giugno 1989, n. 228 ultimo aggiornamento all'atto: 07/08/1989 --> Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi. note: Entrata in vigore del decreto: 15/6/1989.Decreto-Legge convertito dalla L. 28 luglio 1989, n. 277 (in G.U. 07/08/1989, n.183). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1989) (GU n.138 del 15-06-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-6-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

  1. a)oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15 C;
  2. b)oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;
  3. c)oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500;
  4. d)estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;
  5. e)oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per un importo di L. 5 al kg, limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo è superiore all'uno per cento;
  6. f)gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da L. 28.500 a L. 37.590 per cento kg. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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