zzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1966, n. 229 Revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i Comuni della provincia di Ferrara per i quali le dichiarazioni stesse risultano ancora in vigore. (GU n.103 del 29-04-1966) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 14-5-1966 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la nota n. 1435 del 9 giugno 1965, con la quale il medico provinciale di Ferrara ha richiesto la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i Comuni di quella Provincia per i quali i decreti. risultano ancora operanti e, precisamente: Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola, Ostellato, i cui territori sono stati dichiarati ad endemia malarica con regio decreto 8 marzo 1903, n. 201; Portomaggiore, con il regio decreto 28 gennaio 1904, n. 29, e Argenta con regio decreto 18 gennaio 1906, n. 50; Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Ferrara nella seduta del 19 maggio 1965; Visti i regi decreti 8 marzo 1903, n. 201; 28 gennaio 1904, n. 29 e 18 gennaio 1906, n. 50, con i quali sono state stabilite le zone malariche dei suddetti Comuni; Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di: Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola, Ostellato, contenute nel regio decreto 8 marzo 1903, n. 201; Portomaggiore contenuta nel regio decreto 28 gennaio 1904, n. 29 e Argenta contenuta nel regio decreto 11 gennaio 1906, n. 50, sono revocate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 marzo 1966 SARAGAT MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio, n. 166. - VILLA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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