cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 luglio 1991, n. 229 Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari. note: Entrata in vigore della legge: 2/8/1991 (GU n.179 del 01-08-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-8-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari deve ultimare i suoi lavori riferendo al Parlamento, è prorogato fino al 30 giugno 1992. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 94/1988 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari) è il seguente: "1. È istituita, per la durata di tre anni, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.