ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2003, n. 23 ultimo aggiornamento all'atto: 18/04/2003 --> Disposizioni urgenti in materia di occupazione. note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-2003.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2003, n. 81 (in G.U. 18/04/2003, n.91). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/2003) (GU n.39 del 17-02-2003) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 1 bis 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-4-2003 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi per fronteggiare la crisi occupazionale delle imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativamente ad imprese sottoposte a tali procedure ed aventi un numero di dipendenti superiore alle 1000 unità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere, nel limite massimo complessivo di 550 lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, purché sussistano le seguenti condizioni:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.