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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 230 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 230 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’at

to clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 230 ultimo aggiornamento all'atto: 30/01/1953 --> Trattamento economico per i servizi d'istituto resi fuori del proprio ufficio dal personale dell'Amministrazione dei catasto e dei servizi tecnici erariali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953) (GU n.85 del 10-04-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-4-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948: Art. 1 Al personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, di ruolo e non di ruolo, che sia incaricato di servizi d'istituto in località distanti più di un chilometro dal proprio ufficio, ma meno di quanto previsto perché sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, è concessa, in aggiunta al rimborso delle spese tranviarie, una indennità pari rispettivamente ad un decimo o ad un quinto della diaria normale di missione, escluso il supplemento di pernottazione, a seconda che l'espletamento dell'incarico richieda un'assenza dall'ufficio di durata non superiore o superiore a cinque ore. Il tempo impiegato in più servizi nella medesima giornata si somma, agli effetti del precedente comma. Nessuna indennità viene corrisposta quando gli incarichi di cui sopra abbiano per scopo semplici conferenze presso altri uffici, ovvero esami di atti o di disegni, o lavori di tavolo. In tal caso verranno rimborsate le sole spese tranviarie. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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