← Italia

LEGGE 28 marzo 1962, n. 233 - Normattiva

LEGGE 28 marzo 1962, n. 233 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 marzo 1962, n. 233 ultimo aggiornamento all'atto: 07/04/1965 --> Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1 gennaio 1954 e adeguamento dei contributi concernenti il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1965) (GU n.127 del 19-05-1962) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3orig. 4orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-6-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le pensioni di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, modificata dalla legge 8 gennaio 1959, n. 3, maturate fino al 31 dicembre 1953, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1961, della seguente misura percentuale: 10 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1 gennaio 1948; 8 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949; 6 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951; 10 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1952; 5 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre

  1. La percentuale di aumento è calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1 luglio 1955, n.
  2. La percentuale di aumento, relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1946, è calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.