erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 marzo 1962, n. 233 ultimo aggiornamento all'atto: 07/04/1965 --> Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1 gennaio 1954 e adeguamento dei contributi concernenti il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1965) (GU n.127 del 19-05-1962) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3orig. 4orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-6-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le pensioni di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, modificata dalla legge 8 gennaio 1959, n. 3, maturate fino al 31 dicembre 1953, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1961, della seguente misura percentuale: 10 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1 gennaio 1948; 8 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949; 6 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951; 10 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1952; 5 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.