← Italia

DECRETO-LEGGE 5 giugno 1986, n. 233 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 5 giugno 1986, n. 233 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 5 giugno 1986, n. 233 ultimo aggiornamento all'atto: 23/01/1991 --> ((Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria)). note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 agosto 1986, n. 430 (in G.U. 04/08/1986, n.179). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/1991) (GU n.128 del 05-06-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3agg.1 orig. 4orig. 5orig. 6orig. 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-8-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione, nonché disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Liquidazione coatta amministrativa

  1. Le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca dell'autorizzazione ((ai sensi dell'articolo 2 della legge suindicata)) o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorità giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresì nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto è nominato il comitato di sorveglianza.
  2. Nell'esercizio della vigilanza sulle società di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (3)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.