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LEGGE 18 luglio 1997, n. 233 - Normattiva

LEGGE 18 luglio 1997, n. 233 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 luglio 1997, n. 233 Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni. note: Entrata in vigore della legge: 8-8-1997 (GU n.171 del 24-07-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-8-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1

  1. Le somme dovute all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) dalle Comunità ebraiche e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane in conseguenza dell'applicazione ai dipendenti delle Comunità stesse dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sono poste a carico dello Stato.
  2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad affettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 24 maggio 1970, n. 336, reca: "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati". - La legge 8 luglio 1971, n. 541, reca: "Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati". - La legge 9 ottobre 1971, n. 824, reca: "Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.