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LEGGE 14 giugno 1989, n. 234 - Normattiva

LEGGE 14 giugno 1989, n. 234 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 14 giugno 1989, n. 234 ultimo aggiornamento all'atto: 07/08/1997 --> Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale. note: Entrata in vigore della legge: 6/7/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1997) (GU n.143 del 21-06-1989 - Suppl. Ordinario n. 46) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I INTERVENTI RELATIVIALL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA EDALL'ARMAMENTO 1orig. 2agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3 4 5 6 7 8 9orig. 10 11 12 Titolo II INTERVENTI PER LA RICONVERSIONEDELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA 13 14 Titolo III PROVVEDIMENTI IN MATERIA DIRICERCA APPLICATA NEL SETTOREDELLA COSTRUZIONE E DELLAPROPULSIONE NAVALE 15 16 17 18 Titolo IV ALBI SPECIALIDELLE IMPRESE NAVALMECCANICHE 19 20 21 22 Titolo V DISPOSIZIONI GENERALI 23 24orig. 25 26 Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 27 28 29orig. 30 31 32 33 34 35 36 37 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-4-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica in base alle linee programmatiche di cui all'articolo 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111, e a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 167 del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominata "Direttiva CEE". (( Le imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti di cui al presente titolo, a dimostrazione della conformità della loro azione alla direttiva CEE e al principio della progressiva riduzione degli aiuti, presentano al Ministro della marina mercantile, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione di verifica ed eventuale aggiornamento del piano di ristrutturazione e razionalizzazione aziendale, nonché sulle misure attuate per accrescere efficienza, produttività e competitività dei cantieri e per migliorare il reddito operativo e il risultato di esercizio. Il Ministro della marina mercantile, entro i trenta giorni successivi, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva, cui sono allegate le relazioni presentate dalle imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti. )) 2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori di costruzione delle unità a scafo metallico o realizzato con materiali a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate:

  1. a)navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate;
  2. b)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate. 3. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato nonché le unità abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade. 4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresì a lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti navi di cui alle lettere
  3. a)e
  4. b)del comma 2, non inferiori alle 1.000 tonnellate di stazza, purché i lavori eseguiti comportino modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri. 5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresì a lavori di costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate, bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico costruzioni anti-inquinamento, unità ad alta tecnologia, unità per ricerche e per lavori in mare nonché relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate o di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui non possa farsi riferimento alla stazza. 6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalità. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (2)

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