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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 235 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 235 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 235 Istituzione nelle frazioni di Santo Spirito e Palese-Macchie del comune di Bari di un distinto ufficio di conciliazione con sede nella frazione di Santo Spirito. (GU n.93 del 19-04-1952) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 19-5-1952 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Bari in data 1 dicembre 1949, con la quale si chiede che sia istituito un distinto ufficio di conciliazione nelle frazioni Santo Spirito e Palese-Macchie di quel Comune, con sede nella frazione Santo Spirito e con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello della, vicina frazione di Palese-Macchie; Visti i pareri favorevoli del presidente della Corte di appello di Napoli e del procuratore generale presso la stessa Corte; Visto l'art. 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 1 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728; Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: È istituito nelle frazioni Santo Spirito e PaleseMacchie del comune di Bari un distinto ufficio di conciliazione con sede nella frazione Santo Spirito e con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello della vicina frazione di Palese-Macchie. Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 febbraio 1952 EINAUDI ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 64. - FRASCA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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