cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 20 giugno 1988, n. 235 Abrogazione del terzo comma dell'articolo 10, dell'articolo 11 e dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione. note: Entrata in vigore della legge: 14/07/1988 (GU n.151 del 29-06-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 14-7-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il terzo comma dell'articolo 10, l'articolo 11 e l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono abrogati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 giugno 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: VASSALLI __________ AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge abrogate e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il testo delle disposizioni abrogate è il seguente: " Art. 10, terzo comma. - L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato a cura del comitato sul Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano ed è vincolante per le parti contraenti ". " Art. 11 (come modificato dall'art. 2 della legge 19 marzo 1980, n. 77). - Qualora non intervenga tra le parti l'accordo di cui all'art. 10 entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione è determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una commissione così composta: 1) il titolare del competente organo regionale o un suo delegato con funzioni di presidente; 2) cinque rappresentanti dei produttori del latte, di cui quattro in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale tramite le rispettive sezioni regionali; 3) due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute; 4) quattro rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente n. 2); 5) un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale; 6) due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente numero 2) ed uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5). Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni è competente la commissione della regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona. La commissione è nominata con decreto del presidente della regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro trenta giorni da quello in cui è stata formalmente investita della questione. La decisione della commissione è presa a maggioranza dei voti ed è vincolante tra le parti immediatamente dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano. La commissione ha sede presso la camera di commercio del capoluogo di regione, dove viene convocata dal presidente della commissione stessa". " Art. 12, ultimo comma. - Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'art. 11". ______________ nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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