LEGGE 29 luglio 1991, n. 236 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 luglio 1991, n. 236 Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni. note: Entrata in vigore della legge: 18/8/1991 (GU n.181 del 03-08-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-8-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- All'articolo 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e suc- cessive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princìpi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE". Nota all'art. 1: AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 7088/1890 (Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art.
- - Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princìpi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi