cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 agosto 2000, n. 236 Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra. (GU n.201 del 29-08-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-9-2000 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Recuperi di indebiti pagamenti 1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state già recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purché l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.