clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 1998, n. 237 ultimo aggiornamento all'atto: 13/11/2000 --> Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. note: Entrata in vigore del decreto: 4-8-1998. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2000) (GU n.167 del 20-07-1998) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15orig. Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-8-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Istituto del reddito minimo di inserimento 1. Il reddito minimo di inserimento, introdotto in via sperimentale, è una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli. 2. Il reddito minimo di inserimento è costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito. Avvertenza: Il testo delle note è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti". "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere la grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il testo dell'art. 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente: "47. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 44, è introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli. 48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.