sualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2002, n. 237 Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in materia di dislocazione delle sedi delle direzioni interregionali della Polizia di Stato. (GU n.254 del 29-10-2002) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 13-11-2002 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente il riordinamento della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con il quale è stato emanato il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato; Ritenuta l'opportunità di apportare modificazioni alla tabella 1 allegata al predetto regolamento, relativamente all'indicazione della sede delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 febbraio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. La Tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è sostituita dalla seguente: Tabella 1 (prevista dall'art. 6, comma 1) NUMERO, SEDE E COMPETENZA TERRITORIALE DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO 1. Torino: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; 2. Milano: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna; 3. Padova: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; 4. Firenze: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Toscana, Umbria e Marche; 5. Roma: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna; 6. Napoli: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata; 7. Catania: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Sicilia e Calabria.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 settembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 381 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia): "Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1 aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.