i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DECRETO 14 febbraio 1992, n. 238 Regolamento recante modificazioni alla tariffa forense. note: Entrata in vigore del decreto: 8/4/1992 (GU n.70 del 24-03-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Tariffa penale NORME GENERALI art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 Tabella Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-4-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 e l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; il decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392; Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense, in data 24 gennaio 1991, concernente i criteri per le determinazioni degli onorari dei diritti e delle indennità, spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991; Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 È approvata la deliberazione in data 24 gennaio 1991, del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che modifica i criteri per la determinazione degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 febbraio 1992 Il Ministro: MARTELLI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1992 Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 244 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore), come modificato dall'art. 1 della legge n. 536/1949 e dalla legge n. 1051/1957, sostituisce l'art. 57 del R.D.L. 27 novembre 1933, 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, con il testo che segue: "Art.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.