a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 28 giugno 1988, n. 239 ultimo aggiornamento all'atto: 19/08/1988 --> Interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale. note: Entrata in vigore del decreto: 01/07/1988.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 1988, n. 353 (in G.U. 19/08/1988, n.194). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1988) (GU n.152 del 30-06-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3orig. 4orig. 5 6 Allegati Tabelle Tabelleorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-7-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi al fine di ovviare alle gravi disfunzioni delle sovrintendenze scolastiche e dei provveditorati agli studi dell'Italia settentrionale, dovute prevalentemente a carenze di personale che, perdurando da molti anni, determinano negative e ormai intollerabili ripercussioni sul funzionamento delle istituzioni scolastiche comprese negli ambiti territoriali di competenza dei predetti uffici; Considerato che tale situazione crea preoccupate e diffuse reazioni a livello delle comunità locali interessate e degli organi ed enti che le rappresentano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.