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LEGGE 7 agosto 1990, n. 239 - Normattiva

LEGGE 7 agosto 1990, n. 239 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 agosto 1990, n. 239 Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari. note: Entrata in vigore della legge: 1/9/1990 (GU n.191 del 17-08-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-9-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti.
  2. L'opzione può essere esercitata con domanda da presentare a partire dal sessantacinquesimo anno di età e non oltre il compimento del sessantanovesimo anno di età; ha effetto dall'anno accademico successivo e, dopo il collocamento fuori ruolo, non può essere revocata.
  3. La disposizione del comma 1 si applica, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori universitari ordinari collocati fuori ruolo a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sempre che essi non abbiano già raggiunto il sessantanovesimo anno di età. Qualora si sia già provveduto alla copertura dei posti resisi vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo disposto in applicazione del medesimo articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e non sia possibile al professore riammesso in ruolo di riassumere il suo insegnamento, il consiglio di facoltà provvede a norma dell'articolo 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
  4. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), è il seguente: "Art. 19 (Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo). - I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo. Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non sia diversamente disposto. La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito". - Il testo dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 382/1980 è il seguente: "Art. 9 (Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità). - Il professore ordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, può essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facoltà o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche previste nei successivi commi. In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario può essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui è titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui è titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento. Al professore ordinario può altresì essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attività relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attività relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facoltà, sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attività didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico. In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non può essere inferiore all'impegno orario per l'attività didattica previsto dal successivo art.
  5. I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine. In caso di indisponibilità dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facoltà possono, per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili, conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materie che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 è affidata a titolo gratuito". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (2)

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