← Italia

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1991, n. 24 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1991, n. 24 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1991, n. 24 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/2012 --> Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali. note: Entrata in vigore del decreto: 25/1/1991.Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1991, n. 97 (in G.U. 25/03/1991, n.71). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012) (GU n.20 del 24-01-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-1-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare il concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri finanziari conseguenti al rinnovo del contratto collettivo per gli autoferrotranvieri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. È autorizzato il concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella misura di lire 730 miliardi per l'anno
  2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo pro capite del personale dipendente, l'importo di lire 730 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, ed agli autoservizi di competenza statale.
  3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede, con propri decreti adottati di concerto con il Ministro del tesoro: a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma; b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.