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LEGGE 15 gennaio 1992, n. 24 - Normattiva

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 24 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 15 gennaio 1992, n. 24 Modificazione dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sulla istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, al fine di annettervi la Fondazione "Giovanni Spitali". note: Entrata in vigore della legge: 9/2/1992 (GU n.20 del 25-01-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 9-2-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. All'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Alla Scuola è annessa la Fondazione 'Giovanni Spitalì, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363, e 24 ottobre 1984, n. 947".
  2. I compiti e le funzioni della Fondazione "Giovanni Spitali" in seno alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna verranno stabiliti dallo statuto di cui alla legge 14 febbraio 1987, n.
  3. Le iniziative finanziate con i mezzi provenienti dalla Fondazione saranno deliberate dal consiglio direttivo della Scuola integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali e nella delibera dovrà essere espressamente menzionato il contributo della Fondazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ______ AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 41/1987 (Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art.
  4. -
  5. Il patrimonio della Scuola è costituito dalle risorse economiche, mobiliari ed immobiliari già appartenenti alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio.
  6. La Scuola subentra in tutti i rapporti facenti capo alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio, che cessano con l'entrata in vigore della presente legge. 2-bis. Alla Scuola è annessa la fondazione 'Giovanni Spitalì, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363, e 24 ottobre 1984, n. 947". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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