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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1988, n. 240 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1988, n. 240 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi

di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1988, n. 240 Norme concernenti il contenuto di zolfo nel gasolio, ai fini della salvaguardia dell'ambiente. note: Entrata in vigore del decreto: 15/07/1988 (GU n.152 del 30-06-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-7-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983; Vista la direttiva n. 219 del 30 marzo 1987 del Consiglio delle Comunità europee che modifica la direttiva n. 75/716/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativo al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi; Considerati i benefici ambientali che derivano alla riduzione delle emissioni di biossido di zolfo nell'atmosfera; Considerato che la riduzione del contenuto di zolfo nel gasolio contribuisce alla riduzione delle emissioni di biossido di zolfo nell'atmosfera; Considerato che è necessario vietare l'uso di gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0,3% in peso e che è opportuno avviare l'uso di gasolio a contenuto di zolfo inferiore a 0,3% in peso; Considerata l'attuale disponibilità di gasolio con contenuto di zolfo inferiore a 0,3% in peso ed in tempi tecnici di adeguamento degli impianti di desolforazione; Sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità; Decreta: Art. 1

  1. Ai sensi del presente decreto si intende per gasolio qualsiasi prodotto petrolifero definito nella sottovoce 27.10 CI della tariffa doganale comune, edizione 10 dicembre 1984, o che, per i suoi limiti di distillazione, fa parte dei distillati medi destinati ad essere utilizzati come combustibili o carburanti e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite di distillazione, distilla a 350 C. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 349/1986 concerne l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. Il comma 2 dell'art. 2 così recita: "
  2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione". - La legge n. 615/1966 concerne provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico. - Il D.P.R. n. 400/1982 reca attuazione della direttiva (CEE) n. 75/716 relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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