DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 240 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto
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- s)e
- t)e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150. note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-2006. N.B.: le disposizioni contenute nel presente decreto divengono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019) (GU n.175 del 29-07-2006 - Suppl. Ordinario n. 173) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo II Articolazioni decentrate del Ministero della Giustizia 1agg.1 orig. 2agg.1 orig. 3orig. 4orig. 5orig. Capo II ((Articolazioni decentrate del Ministero della Giustizia)) 6orig. 7orig. 8orig. 9orig. 10orig. Capo III Disposizioni finali 11 12 13 Allegati Tabella A Tabella Aagg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-2-2010 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico; Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere
- s)e t), nonché l'articolo 2, comma 12, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti, rispettivamente, ad individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari e ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 25 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre ed in data 1° febbraio 2006, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005; Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione; Visto il parere favorevole, senza condizioni né osservazioni, espresso, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica; Visto il parere favorevole, senza condizioni né osservazioni, espresso dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati; Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Titolarità dell'ufficio giudiziario 1. Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico. (( 1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio. 1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi