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DECRETO 30 ottobre 2007, n. 240 - Normattiva

DECRETO 30 ottobre 2007, n. 240 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO 30 ottobre 2007, n. 240 ultimo aggiornamento all'atto: 23/06/2020 --> Regolamento recante «Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile». note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/2020) (GU n.296 del 21-12-2007) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4agg.1 orig. 5agg.1 orig. 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-7-2020 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visti gli articoli 17, commi 1 e 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269; Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 e in particolare l'articolo 20; Visto l'articolo 1, comma 19, lettera e), e comma 22, lettera

  1. d)del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006; Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 23 gennaio 2007, col quale è stato istituito il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia, denominato "CICLOPE"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Sentito il parere del Garante per la riservatezza dei dati personali espresso nella riunione del 25 luglio 2007; Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha provveduto ad esprimere il parere richiesto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 luglio e 8 ottobre 2007; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile 1. L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, d'ora in poi denominato "Osservatorio", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, opera presso il ((Dipartimento per le politiche della famiglia)) . 2. L'Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. 3. In particolare, l'Osservatorio:
  2. a)acquisisce dati e informazioni a livello nazionale ed internazionale relativi alle attività svolte per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi;
  3. b)analizza, studia ed elabora i dati forniti dalle pubbliche amministrazioni;
  4. c)promuove studi e ricerche sul fenomeno;
  5. d)informa sull'attività svolta, anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate;
  6. e)redige una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attività svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
  7. f)predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori ((...)) . Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
  8. g)acquisisce i dati inerenti le attività di monitoraggio e di verifica dei risultati, coordinandone le modalità e le tipologie di acquisizione ed assicurandone l'omogeneità;
  9. h)partecipa, a mezzo di suoi componenti designati dal capo del ((Dipartimento per le politiche della famiglia)) , all'attività degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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