icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 1 giugno 1988, n. 243 Disciplina degli oggetti in banda cromata verniciata destinati a venire in contatto con gli alimenti. note: Entrata in vigore del decreto: 16/07/1988 (GU n.153 del 01-07-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati Allegato I Allegato I Allegato II Allegato II Allegato III A Allegato III A Allegato III B Allegato III B Allegato III C Allegato III C Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-7-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 28 ottobre 1982), riguardante l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione in data 13 gennaio 1988; Ritenuta l'opportunità di disciplinare i contenitori di banda cromata destinati a venire a contatto con gli alimenti; Considerato che tale disciplina viene adottata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato a titolo cautelativo e pertanto il superamento del limite fissato non può essere interpretato, senza ulteriore valutazione, come indice di nocività; Visto il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed in particolare gli articoli 6 ed 8; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Decreta: Art. 1 Gli oggetti in banda cromata, destinati a venire in contatto con gli alimenti, disciplinati dal presente decreto, devono essere verniciati e preparati esclusivamente con i materiali previsti nell'allegato I alle condizioni fissate. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 6 e 7. Le disposizioni previste dall'art. 6 del decreto ministeriale sopracitato si applicano anche ai materiali utilizzabili per la produzione degli oggetti riportati nell'allegato I del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3 del D P.R. n. 777/1982 è il seguente: "Art. 3. - Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari: i componenti consentiti nella loro produzione, i loro requisiti di purezza e, ove occorrano, le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbano essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati, nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. Per i materiali e gli oggetti di materie plastiche, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta e cartone, di vetro e di acciaio inossidabile, valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai precedenti commi. I materiali elencati alle lettere da
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.