a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 244 ultimo aggiornamento all'atto: 22/03/1988 --> Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1981, n. 390 (in G.U. 28/07/1981, n.205). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/1988) (GU n.147 del 30-05-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 1 bisagg.1 orig. 2orig. 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-1984 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare gli interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, e dall'art. 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi. L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali. Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al settimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, è prorogato fino ad un massimo di sei mesi. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.