a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 23 agosto 1990, n. 247 ultimo aggiornamento all'atto: 08/05/2010 --> Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico. note: Entrata in vigore del decreto: 24/8/1990.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1990, n. 298 (in G.U. 22/10/1990, n.247). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010) (GU n.196 del 23-08-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3agg.1 orig. 4agg.1 orig. 5orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-1-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait; Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq; Vista la risoluzione 661 del 6 agosto 1990, adottata il 6 agosto 1990, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri; Visti il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2340/90 dell'8 agosto 1990, nonché la decisione n. 90/414 dei rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio dell'8 agosto 1990, entrambi pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee del 9 agosto 1990, n. 213; Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 agosto 1990 nella quale viene ribadito l'impegno dell'Italia ad adoperarsi per un ripristino della legalità e della sicurezza internazionale, nonché le risoluzioni approvate rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 22 e 23 agosto 1990; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare le attribuzioni ed i poteri, nonché il trattamento economico e assicurativo del personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico e di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti, ivi compresi quelli per le maggiori spese di funzionamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 agosto 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Ai cittadini italiani ovunque si trovino, nonché ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, è vietata ogni attività intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso il Kuwait e l'Iraq o da tali Stati provenienti. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto altresì divieto di effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche indirettamente, ad enti o persone in Kuwait e Iraq. 3. I divieti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, e all'articolo 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le attività ivi menzionate sono compiute in territorio estero. 4. Ai contravventori ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni di cui agli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220. 5. Deroghe ai divieti di cui al presente decreto possono essere autorizzate con la procedura prevista dall'articolo 4 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.