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LEGGE 17 aprile 1957, n. 248 - Normattiva

LEGGE 17 aprile 1957, n. 248 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 aprile 1957, n. 248 Modifica dell'art. 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, concernente le caratteristiche dei vini, tipici denominati "Marsala". (GU n.110 del 30-04-1957) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 15-5-1957 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico All'art. 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione e alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala", è aggiunto il seguente comma: "Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, può consentire, su proposta del Governo regionale siciliano, la preparazione di marsala, destinati alla esportazione, aventi limiti percentuali di contenuto in alcole ed in zuccheri diversi da quelli indicati nella presente legge, sempre quando i prodotti così confezionati risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati di destinazione, e sempre che ciò venga consigliato da ragioni di interesse nazionale. La preparazione dei prodotti a gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno deve essere effettuata sotto vigilanza finanziaria ed i prodotti debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero, o a depositi o magazzini doganali, accompagnati da bollette a cauzione. In nessun caso tali prodotti potranno essere destinati al consumo interno". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - COLOMBO - CORTESE - ANDREOTTI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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