cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 maggio 1976, n. 249 ultimo aggiornamento all'atto: 28/11/2024 --> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024) (GU n.129 del 17-05-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3orig. 4orig. 5 6 7 8agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9orig. 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-5-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni: all'articolo 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione dell'imposta, sui quantitativi di gas metano di cui al comma precedente viene riconosciuta una riduzione del 2 per cento"; l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto è divenuto definitivo. Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'articolo 1 ed è preferito ad ogni altro credito. Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento"; all'articolo 8, le parole: "dal presente decreto" sono sostituite dalle altre: "dai precedenti articoli"; all'articolo 9, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle altre: "di cui ai precedenti articoli"; all'articolo 13, secondo comma le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle altre: "trenta giorni"; l'articolo 20 è sostituito dal seguente: "Sono esentati dal diritto erariale di L. 90.000 previsto dal precedente articolo 16 o possono essere assoggettati al diritto erariale ridotto previsto dallo stesso articolo gli alcoli importati da Paesi delle Comunità europee provenienti da materie vinose o dalle materie prime per cui è previsto il diritto erariale ridotto, qualora da apposito certificato riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste risulti, con riferimento alle disposizioni della legislazione italiana, che la loro fabbricazione e le loro caratteristiche sono in tutto conformi a quelle che consentono l'esenzione o l'applicazione in misura ridotta del diritto erariale. Per i prodotti di cui al precedente comma importati da Paesi aderenti al GATT, qualora ricorra la condizione ivi prevista, il diritto erariale è dovuto nella misura di L. 80.000 per ettanidro"; all'articolo 24, ultimo comma, le parole: "200 litri idrati" sono sostituite con le seguenti: "500 litri idrati"; all'articolo 26, la parola: "quindici", è sostituita dall'altra: "sessanta"; l'articolo 29 è sostituito dal seguente: "Alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: tabella A, parte II, i numeri 38), 39), 54) e 62) sono soppressi; i numeri 40) e 61) sono sostituiti dai seguenti: n. 40) preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (ex v.d. 18.06); n. 61) acqua, acque minerali; tabella A, parte II, è aggiunto il seguente numero: n. 86) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili) (v.d. 9019); tabella A, parte III, la nota al n. 1 è soppressa; il n. 1 è sostituito dal seguente: n. 1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante; tabella B: al n. 6 sono soppresse le parole: "collezione di francobolli e francobolli per collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione"; i numeri 10), 16) e 21) sono sostituiti dai seguenti: n. 10) filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tali filati o tessuti; n. 16) autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.