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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 25 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 25 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di prob

lemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 25 ultimo aggiornamento all'atto: 25/06/1956 --> Termine per la notificazione dell'avviso di accertamento valore nei trasferimenti della ricchezza. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956) (GU n.43 del 21-02-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-2-1947 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, sulla riforma degli ordinamenti tributari; Vista la legge 19 febbraio 1942, n. 133, recante modificazione del termine per la notificazione dell'avviso di accertamento d'ufficio dei valori venali, stabilito dall'art. 21 del citato regio decreto-legge; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 L'art. 1 della legge 19 febbraio 1942, n. 133, è sostituito dal seguente: "Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è modificato come segue: Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente è di un anno dal pagamento dell'imposta, o, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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