ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1975, n. 25 ultimo aggiornamento all'atto: 26/04/1975 --> Regolazione del mercato interno dell'alcool da vino. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1975, n. 124 (in G.U. 26/04/1975, n.110). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1975) (GU n.53 del 25-02-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-4-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino al fine di evitare negative ripercussioni sull'economia del settore vitivinicolo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1 L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione al mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di alcool provenienti dalla distillazione dei vini di produzione nazionale ((ricavati dai vini avviati alla distillazione da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e da produttori singoli titolari di aziende agricole, limitatamente alla quantità di prodotto dichiarata alla fine del raccolto)) . Gli acquisti saranno effettuati ai prezzi stabiliti con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato. Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma, l'A.I.M.A. potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei con le procedure previste dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303. Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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