DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1991, n. 25 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc
a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1991, n. 25 ultimo aggiornamento all'atto: 25/03/1991 --> Integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie. note: Entrata in vigore del decreto: 25/1/1991.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1991, n. 98 (in G.U. 25/03/1991, n.71). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/1991) (GU n.20 del 24-01-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-3-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di favorire l'afflusso delle necessarie risorse finanziarie per gli investimenti connessi a nuove linee ferroviarie ed al potenziamento delle relative infrastrutture; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1
- In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato", all'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo le parole: "lo svolgimento di attività coordinate in materia di trasporti" sono aggiunte le seguenti: (( ", nonché la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocità, per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della società stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla società. L'esercizio delle infrastrutture così realizzate è riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Statò ")) . ((1-bis. L'ente 'Ferrovie dello Statò non potrà conferire beni immobili al capitale delle società di cui al presente decreto))
- ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1991, N. 98)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi