← Italia

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 250 - Normattiva

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 250 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 febbraio 1963, n. 250 Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore degli Istituti ospedalieri di Verona e per il prezzo di lire nove milioni due fabbricati demaniali dello Stato, situati in Verona. (GU n.78 del 22-03-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-4-1963 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'Amministrazione finanziaria dello Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, in favore degli Istituti ospedalieri di Verona e per il prezzo di lire nove milioni due fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile dello Stato situati in Verona: il primo con ingresso da via Cappelletta n. 5, distinto in catasto alla Sezione A, Foglio II, mappale 426 e confinante a sud con proprietà Bertoldi, ad est con via Cappelletta, a nord con proprietà Magni; il secondo sito al vicolo Fontanelle n. 12 distinto in catasto alla, Sezione A, Foglio II, mappale 310 sub 2 e confinante a sud con proprietà Rapelli, ad ovest con via Cappelletta, a nord con proprietà Magni, ad est con il cortile del fabbricato di via Cappelletta. Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto alla approvazione del relativo contratto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.